DOCUMENTI
ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO
CONFERENZA MINISTERIALE
Quarta Sessione
Doha 9-14 novembre 2001
DICHIARAZIONE MINISTERIALE
(…)
AGRICOLTURA
13. Riconosciamo il lavoro già
intrapreso
nei negoziati dei primi mesi
del 2000 in
base all'articolo 20 dell'Accordo
sull'Agricoltura,
incluse le numerose proposte
di negoziato
presentate per conto di 121 Stati
membri.
Ricordiamo l'obiettivo a lungo
termine indicato
nell'Accordo, cioè istituire
un sistema commerciale
equo e orientato al mercato,
attraverso un
programma di riforma fondamentale
che includa
regole rafforzate e impegni specifici
sul
sostegno e la protezione, allo
scopo di correggere
e prevenire restrizioni e distorsioni
nei
mercati agricoli mondiali. Riconfermiamo
il nostro impegno su tale programma.
A partire
dal lavoro portato avanti fino
a questo momento
e senza pregiudicare il risultato
delle consultazioni,
ci impegniamo a condurre negoziati
diretti
a: miglioramenti sostanziali
nell'accesso
al mercato; riduzione, con l'obiettivo
dell'eliminazione
graduale, di tutte le forme di
sussidio all'esportazione;
e sostanziale riduzione dei mezzi
di sostegno
nazionali che falsano il mercato.
Concordiamo
sul fatto che un trattamento
differenziato
e specifico per i paesi in via
di sviluppo
debba essere parte integrante
di tutti gli
elementi dei negoziati e debba
essere incluso
nel Programma delle concessioni
e degli impegni,
nonché nelle regole e nelle discipline
oggetto
di negoziato, in modo da essere
operativamente
efficienti e permettere ai paesi
in via di
sviluppo di valutare efficacemente
le proprie
necessità di sviluppo, compresa
sicurezza
alimentare e sviluppo rurale.
Prendiamo atto
dei temi non commerciali riflessi
nelle proposte
di negoziato presentate dai Membri
e confermiamo
che questi verranno presi in
considerazione
come stabilito dall'Accordo sull'Agricoltura.
14. Le modalità per ulteriori
impegni, compresi
i provvedimenti per i trattamenti
specifici
e differenziati, dovranno essere
stabilite
non più tardi del 31 marzo 2003.
I partecipanti
dovranno presentare le loro bozze
di Programma
complete in base a tali modalità
non oltre
la data della Quinta Sessione
della Conferenza
Ministeriale. I negoziati, compresi
quelli
riguardanti le regole e le discipline,
e
i connessi testi legali, dovranno
essere
conclusi come parte dell'intera
agenda e
alla data di conclusione dell'agenda
stessa.
ASPETTI DEI DIRITTI DI PROPRIETA'
INTELLETTUALE
RELATIVI AL COMMERCIO
17. Sottolineiamo l'importanza
che diamo
all'attuazione e interpretazione
dell'Accordo
sui Diritti di Proprietà Intellettuale
relativi
al Commercio (TRIPS) in modo
che tuteli la
salute pubblica, promuovendo
sia l'accesso
ai farmaci esistenti sia la ricerca
e lo
sviluppo di nuovi farmaci e,
in relazione
a ciò, stiamo adottando una Dichiarazione
separata.
18. Con l'intenzione di completare
il lavoro
iniziato in seno al Consiglio
per gli Aspetti
dei Diritti di Proprietà Intellettuale
relativi
al Commercio (Consiglio TRIPS)
sull'attuazione
dell'art. 23.4, concordiamo per
negoziare
l'istituzione di un sistema multilaterale
di notifica e registrazione di
indicazioni
geografiche per vini e alcolici
da parte
della Quinta Sessione della Conferenza
Ministeriale.
Evidenziamo che istanze relative
all'estensione
della protezione delle indicazioni
geografiche
prevista nell'art. 23 per i prodotti
diversi
da vini e alcolici saranno rivolte
al Consiglio
TRIPS ai sensi dell'art. 12 di
questa Dichiarazione.
19. Diamo mandato al Consiglio
TRIPS, nel
dare corso al suo programma di
lavoro includendo
nell'ambito della revisione dell'art.
27.3,
la revisione dell'attuazione
dell'Accordo
TRIPS ai sensi dell'art. 71.1
e il lavoro
previsto ai sensi del paragrafo
12 di questa
Dichiarazione, di esaminare,
inter alia,
la relazione tra l'Accordo TRIPS
e la Convenzione
sulla Diversità Biologica, la
protezione
del sapere e folklore tradizionali,
e altri
nuovi sviluppi sollevati da Stati
membri
ai sensi dell'art. 71.1. Nell'eseguire
questo
compito, il Consiglio TRIPS sarà
guidato
dagli obiettivi e principi stabiliti
negli
articoli 7 e 8 dell'Accordo TRIPS
e terrà
conto interamente della dimensione
dello
sviluppo.
(...)
INTERAZIONE TRA COMMERCIO E POLITICHE
DI
CONCORRENZA
23. Preso atto dell'opportunità
di un quadro
multilaterale che aumenti il
contributo delle
politiche di concorrenza al commercio
internazionale
e allo sviluppo, e della necessità
di una
migliore assistenza tecnica e
della formazione
della capacità produttiva in
quest'area,
come indicato nel paragrafo 24,
concordiamo
che i negoziati avranno luogo
dopo la Quinta
Sessione della Conferenza Ministeriale
sulla
base di una decisione sulle modalità
dei
negoziati da prendersi a consenso
esplicito
nel corso di quella sessione.
24. Prendiamo atto delle necessità
dei paesi
in via di sviluppo e meno sviluppati
di un
maggior sostegno per l'assistenza
tecnica
e la formazione della capacità
produttiva
in quest'area, compresa l'analisi
e lo sviluppo
delle politiche così che possano
meglio valutare
le implicazioni di una più stretta
cooperazione
multilaterale per le loro politiche
di sviluppo
e per lo sviluppo umano e istituzionale.
A questo scopo lavoreremo in
collaborazione
con altre organizzazioni intergovernative,
compresa l'UNCTAD, e attraverso
appropriati
canali regionali e bilaterali,
per fornire
assistenza rafforzata e adeguatamente
finanziata
in risposta a tali bisogni.
25. Fino alla Quinta Sessione,
l'attività
del Gruppo di Lavoro sull'Interazione
tra
Commercio e Politiche di Concorrenza
si concentrerà
sulla chiarificazione di: principi
base,
compresa la trasparenza, la non
discriminazione
e l'equità procedurale e i provvedimenti
sui cartelli centrali; modalità
per la cooperazione
volontaria; sostegno al rafforzamento
progressivo
delle istituzioni sulla concorrenza
nei paesi
in via di sviluppo, per mezzo
della formazione
alla capacità produttiva. Saranno
tenute
in piena considerazione le necessità
dei
paesi partecipanti meno sviluppati
e in via
di sviluppo e dell'appropriata
flessibilità
dovuta nei loro confronti.
NORME WTO
28. Alla luce dell'esperienza
e della crescente
richiesta di questi strumenti
da parte degli
Stati membri, concordiamo su
negoziati mirati
a chiarire e migliorare le normative
ai sensi
dell'Accordo sull'Attuazione
dell'art. VI
del GATT 1994 e sui Sussidi e
Misure Compensative,
conservando allo stesso tempo
i concetti
basilari, i principi e l'effettività
di questi
Accordi e i loro strumenti e
obiettivi, e
tenendo conto dei bisogni dei
partecipanti
sviluppati e meno sviluppati.
Nella fase
iniziale dei negoziati, i partecipanti
indicheranno
le disposizioni, inclusa la normativa
sulle
pratiche commerciali distorsive,
che cercheranno
di chiarire e migliorare nella
fase successiva.
Nell'ambito di questi negoziati,
i partecipanti
avranno come obiettivo anche
di chiarire
e migliorare la normativa WTO
sui sussidi
alla pesca, tenendo conto dell'importanza
di questo settore per gli Stati
in via di
sviluppo. Prendiamo nota che
i sussidi alla
pesca sono anche menzionati nel
paragrafo
31.
29. Concordiamo inoltre su negoziati
diretti
a chiarire e migliorare le discipline
e procedure
previste dalla vigenti disposizioni
WTO che
si applicano agli accordi di
commercio regionali.
I negoziati terranno conto degli
aspetti
di sviluppo degli accordi di
commercio regionale.
ACCORDO SULLA COMPOSIZIONE DEL
CONTENZIOSO
30. Concordiamo su dei negoziati
tesi a migliorare
e chiarire l'Accordo sul Contenzioso.
I negoziati
dovrebbero essere basati sul
lavoro fatto
così come su ogni ulteriore proposta
presentata
dagli Stati membri, e dovrebbero
tentare
di raggiungere un accordo non
oltre il 2003,
quando prenderemo delle misure
al fine di
assicurare che gli accordi raggiunti
entrino
in vigore il più presto possibile.
(…)
COMMERCIO E AMBIENTE
31. Con la prospettiva di rafforzare
il mutuo
sostegno tra commercio e ambiente,
concordiamo
a negoziare, senza pregiudiziali
sul risultato,
su:
(i) la relazione tra le regole
esistenti
del WTO e gli obblighi commerciali
specifici
stabiliti negli accordi multilaterali
sull'ambiente
(MEA, multilateral environmental
agreements).
I negoziati saranno limitati
all'applicabilità
di tali regole del WTO tra gli
aderenti ai
suddetti MEA;
(ii) le procedure per il regolare
scambio
di informazioni tra i Segretariati
del MEA
e le corrispondenti commissioni
del WTO,
e i criteri per la garanzia dello
status
di osservatore;
(iii) la riduzione, o laddove
appropriato,
l'eliminazione delle barriere
tariffarie
e non tariffarie sui beni e i
servizi ambientali.
Si noti che i sussidi alla pesca
costituiscono
parte dei negoziati, come indicato
dal paragrafo
28.
32. Raccomandiamo alla Commissione
su Commercio
e Ambiente di dare particolare
attenzione,
nel corso dei lavori previsti
dalla sua agenda
nei termini di riferimento, a:
(i) l'effetto delle misure ambientali
sull'accesso
al mercato, specialmente in relazione
ai
paesi in via di sviluppo e ai
meno sviluppati
tra essi, e a quelle situazioni
in cui l'eliminazione
o la riduzione delle restrizioni
o distorsioni
del commercio recherebbero beneficio
al commercio,
all'ambiente e allo sviluppo;
(ii) i relativi provvedimenti
dell'Accordo
sugli Aspetti dei Diritti di
Proprietà Intellettuale
relativi al Commercio; e
(iii) alle richieste di etichettatura
a fini
ambientali.
Il lavoro su questi temi dovrà
comprendere
l'identificazione di qualsiasi
necessità
di chiarificazione delle regole
del WTO sull'argomento.
La Commissione riferirà alla
Quinta Sessione
della Conferenza Ministeriale
e farà raccomandazioni,
nei casi dovuti, riguardo alle
iniziative
future, compresa l'auspicabilità
di negoziati.
Il risultato di questo lavoro,
così come
i negoziati condotti ai sensi
del paragrafo
31 (i) e (ii) dovranno essere
compatibili
con la natura aperta e non discriminatoria
del sistema di scambi multilaterali,
non
aumenterà né diminuirà i diritti
e i doveri
dei Membri nell'ambito degli
accordi WTO
vigenti, in particolare l'Accordo
sull'Applicazione
delle Misure Sanitarie e Fitosanitarie,
non
modificheranno l'equilibrio di
tali diritti
e doveri, e prenderà atto delle
necessità
dei paesi in via di sviluppo
e meno sviluppati.
33. Riconosciamo l'importanza
dell'assistenza
tecnica e della formazione della
capacità
produttiva nel campo del commercio
e dello
sviluppo per i paesi in via di
sviluppo,
e in particolare dei meno sviluppati.
Incoraggiamo
anche lo scambio di competenze
ed esperienza
con quei Membri che desiderano
effettuare
revisioni ambientali a livello
nazionale.
Su queste attività dovrà essere
preparato
un rapporto per la Quinta Sessione.
PICCOLE ECONOMIE
35. Siamo d'accordo su un programma
di lavoro,
sotto gli auspici del Consiglio
Generale,
che esamini le istanze relative
al commercio
delle piccole economie. L'obiettivo
di questo
lavoro è di collocare delle risposte
alle
istanze relative al commercio
identificate
per una maggiore integrazione
delle piccole,
vulnerabili economie nell'ambito
di un sistema
multilaterale di commercio e
di non creare
una sub-categoria di membri WTO.
Il Consiglio
Generale rivedrà il programma
di lavoro e
elaborerà delle raccomandazioni
per l'azione
alla Quinta Sessione della Conferenza
Ministeriale.
COMMERCIO, DEBITO E FINANZA
36. Siamo d'accordo per l'esame,
nell'ambito
di un Gruppo di Lavoro sotto
gli auspici
del Consiglio Generale, sulle
interrelazioni
tra commercio debito e finanza
e ogni possibile
raccomandazione sui passi che
potrebbe essere
intrapresi nell'ambito del mandato
e competenza
del WTO per incrementare la capacità
del
sistema di commercio multilaterale
a contribuire
ad una soluzione duratura al
problema dell'indebitamente
verso l'estero dei Paesi in via
di sviluppo
e meno sviluppati, e di rafforzare
la coerenza
del commercio internazionale
e delle politiche
finanziarie, con attenzione a
salvaguardare
il sistema di commercio multilaterale
dagli
effetti dell'instabilità monetaria
e finanziaria.
Il Consiglio Generale riferirà
alla Quinta
Sessione della Conferenza Ministeriale
sull'evoluzione
dei lavori.
COMMERCIO E TRASFERIMENTO DI
TECNOLOGIA
37. Siamo d'accordo per l'esame,
nell'ambito
di un Gruppo di Lavoro sotto
gli auspici
del Consiglio Generale, sulle
interrelazioni
tra commercio e trasferimento
di tecnologia,
e ogni possibile raccomandazione
sui passi
che potrebbero essere intrapresi
all'interno
del mandato del WTO per incrementare
i flussi
di tecnologia ai Paesi in via
di sviluppo.
Il Consiglio Generale riporterà
alla Quinta
Sessione della Conferenza Ministeriale
sull'evoluzione
dei lavori.
COOPERAZIONE TECNICA E FORMAZIONE
DELLA CAPACITÀ
PRODUTTIVA
38. Confermiamo che la cooperazione
tecnica
e la formazione della capacità
produttiva
sono elementi fondamentali nella
dimensione
dello sviluppo del sistema multilaterale
degli scambi, e accogliamo e
incoraggiamo
la Nuova Strategia per la Cooperazione
Tecnica
e la Formazione della Capacità
Produttiva,
la Crescita e l'Integrazione.
Diamo incarico
al Segretariato, in coordinamento
con le
altre agenzie interessate, di
sostenere gli
sforzi dei paesi di inserire
il commercio
nei piani nazionali per lo sviluppo
economico
e le strategie per la riduzione
della povertà.
La fornitura di assistenza tecnica
da parte
del WTO dovrà essere concepita
per assistere
i paesi in via di sviluppo, meno
sviluppati
e a basso reddito in transizione
ad adattarsi
alle regole e alle discipline
del WTO, ad
assolvere gli impegni e ad esercitare
i diritti
di appartenenza, compresi i benefici
derivanti
da un sistema aperto e regolato
di scambi
commerciali multilaterali. La
priorità sarà
accordata alle economie piccole,
vulnerabili
e di transizione, così come ai
Membri e agli
Osservatori privi di rappresentanza
a Ginevra.
Riaffermiamo il nostro sostegno
al valido
lavoro del Centro per il Commercio
Internazionale
(ITC) che dovrebbe essere ampliato.
39. Sottolineiamo la necessità
urgente di
una fornitura efficace e coordinata
di assistenza
tecnica da parte bilaterale,
all'interno
della Commissione per l'Assistenza
allo Sviluppo
dell'OECD e delle istituzioni
intergovernative
interessate, internazionali e
regionali,
nell'ambito di un quadro di politiche
di
riferimento coerenti e delle
loro scadenze.
Nella fornitura coordinata di
assistenza
tecnica diamo incarico al Direttore
Generale
di consultare le agenzie interessate,
i donatori
bilaterali e i beneficiari, al
fine di identificare
metodi per migliorare e razionalizzare
il
Quadro Integrato per l'Assistenza
Tecnica
Relativa al Commercio per i Paesi
meno Sviluppati
e il Programma Congiunto Integrato
di Assistenza
Tecnica (JITAP).
40. Concordiamo sulla necessità
che l'assistenza
tecnica benefici di finanziamenti
sicuri
e affidabili. A tale scopo diamo
incarico
alla Commissione sul Budget,
Finanza e Amministrazione
di sviluppare un piano, adottato
da Consiglio
Generale nel dicembre 2001, che
assicuri
finanziamenti a lungo termine
per l'assistenza
tecnica a un livello generale
non inferiore
di quello dell'anno in corso
e commisurato
alle attività sopra menzionate.
41. Abbiamo stabilito impegni
sicuri sulla
cooperazione tecnica e sulla
formazione della
capacità produttiva in diversi
paragrafi
di questa Dichiarazione ministeriale.
Riaffermiamo
questi specifici impegni contenuti
nei paragrafi
16, 22, 25-27, 33 38-40, 42 e
43, e riaffermiamo
l'accordo di cui al paragrafo
2 sull'importanza
del ruolo dell'assistenza tecnica
finanziata
in maniera sostenibile e dei
programmi di
formazione delle capacità produttiva.
Diamo incarico dal Direttore
Generale di
riferire alla Quinta Sessione
della Conferenza
Ministeriale, con un rapporto
provvisorio
al Consiglio Generale nel dicembre
2002 sull'attuazione
e sull'adeguatezza degli impegni
di cui ai
citati paragrafi.
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