Chi siamo Associazioni Appuntamenti Iniziative Archivio Articoli Download E-mail Links



DOCUMENTI


ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO



CONFERENZA MINISTERIALE
Quarta Sessione
Doha 9-14 novembre 2001




DICHIARAZIONE MINISTERIALE

(…)


AGRICOLTURA

13. Riconosciamo il lavoro già intrapreso nei negoziati dei primi mesi del 2000 in base all'articolo 20 dell'Accordo sull'Agricoltura, incluse le numerose proposte di negoziato presentate per conto di 121 Stati membri. Ricordiamo l'obiettivo a lungo termine indicato nell'Accordo, cioè istituire un sistema commerciale equo e orientato al mercato, attraverso un programma di riforma fondamentale che includa regole rafforzate e impegni specifici sul sostegno e la protezione, allo scopo di correggere e prevenire restrizioni e distorsioni nei mercati agricoli mondiali. Riconfermiamo il nostro impegno su tale programma. A partire dal lavoro portato avanti fino a questo momento e senza pregiudicare il risultato delle consultazioni, ci impegniamo a condurre negoziati diretti a: miglioramenti sostanziali nell'accesso al mercato; riduzione, con l'obiettivo dell'eliminazione graduale, di tutte le forme di sussidio all'esportazione; e sostanziale riduzione dei mezzi di sostegno nazionali che falsano il mercato. Concordiamo sul fatto che un trattamento differenziato e specifico per i paesi in via di sviluppo debba essere parte integrante di tutti gli elementi dei negoziati e debba essere incluso nel Programma delle concessioni e degli impegni, nonché nelle regole e nelle discipline oggetto di negoziato, in modo da essere operativamente efficienti e permettere ai paesi in via di sviluppo di valutare efficacemente le proprie necessità di sviluppo, compresa sicurezza alimentare e sviluppo rurale. Prendiamo atto dei temi non commerciali riflessi nelle proposte di negoziato presentate dai Membri e confermiamo che questi verranno presi in considerazione come stabilito dall'Accordo sull'Agricoltura.

14. Le modalità per ulteriori impegni, compresi i provvedimenti per i trattamenti specifici e differenziati, dovranno essere stabilite non più tardi del 31 marzo 2003. I partecipanti dovranno presentare le loro bozze di Programma complete in base a tali modalità non oltre la data della Quinta Sessione della Conferenza Ministeriale. I negoziati, compresi quelli riguardanti le regole e le discipline, e i connessi testi legali, dovranno essere conclusi come parte dell'intera agenda e alla data di conclusione dell'agenda stessa.

ASPETTI DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE RELATIVI AL COMMERCIO

17. Sottolineiamo l'importanza che diamo all'attuazione e interpretazione dell'Accordo sui Diritti di Proprietà Intellettuale relativi al Commercio (TRIPS) in modo che tuteli la salute pubblica, promuovendo sia l'accesso ai farmaci esistenti sia la ricerca e lo sviluppo di nuovi farmaci e, in relazione a ciò, stiamo adottando una Dichiarazione separata.

18. Con l'intenzione di completare il lavoro iniziato in seno al Consiglio per gli Aspetti dei Diritti di Proprietà Intellettuale relativi al Commercio (Consiglio TRIPS) sull'attuazione dell'art. 23.4, concordiamo per negoziare l'istituzione di un sistema multilaterale di notifica e registrazione di indicazioni geografiche per vini e alcolici da parte della Quinta Sessione della Conferenza Ministeriale. Evidenziamo che istanze relative all'estensione della protezione delle indicazioni geografiche prevista nell'art. 23 per i prodotti diversi da vini e alcolici saranno rivolte al Consiglio TRIPS ai sensi dell'art. 12 di questa Dichiarazione.

19. Diamo mandato al Consiglio TRIPS, nel dare corso al suo programma di lavoro includendo nell'ambito della revisione dell'art. 27.3, la revisione dell'attuazione dell'Accordo TRIPS ai sensi dell'art. 71.1 e il lavoro previsto ai sensi del paragrafo 12 di questa Dichiarazione, di esaminare, inter alia, la relazione tra l'Accordo TRIPS e la Convenzione sulla Diversità Biologica, la protezione del sapere e folklore tradizionali, e altri nuovi sviluppi sollevati da Stati membri ai sensi dell'art. 71.1. Nell'eseguire questo compito, il Consiglio TRIPS sarà guidato dagli obiettivi e principi stabiliti negli articoli 7 e 8 dell'Accordo TRIPS e terrà conto interamente della dimensione dello sviluppo.

(...)

INTERAZIONE TRA COMMERCIO E POLITICHE DI CONCORRENZA

23. Preso atto dell'opportunità di un quadro multilaterale che aumenti il contributo delle politiche di concorrenza al commercio internazionale e allo sviluppo, e della necessità di una migliore assistenza tecnica e della formazione della capacità produttiva in quest'area, come indicato nel paragrafo 24, concordiamo che i negoziati avranno luogo dopo la Quinta Sessione della Conferenza Ministeriale sulla base di una decisione sulle modalità dei negoziati da prendersi a consenso esplicito nel corso di quella sessione.

24. Prendiamo atto delle necessità dei paesi in via di sviluppo e meno sviluppati di un maggior sostegno per l'assistenza tecnica e la formazione della capacità produttiva in quest'area, compresa l'analisi e lo sviluppo delle politiche così che possano meglio valutare le implicazioni di una più stretta cooperazione multilaterale per le loro politiche di sviluppo e per lo sviluppo umano e istituzionale. A questo scopo lavoreremo in collaborazione con altre organizzazioni intergovernative, compresa l'UNCTAD, e attraverso appropriati canali regionali e bilaterali, per fornire assistenza rafforzata e adeguatamente finanziata in risposta a tali bisogni.

25. Fino alla Quinta Sessione, l'attività del Gruppo di Lavoro sull'Interazione tra Commercio e Politiche di Concorrenza si concentrerà sulla chiarificazione di: principi base, compresa la trasparenza, la non discriminazione e l'equità procedurale e i provvedimenti sui cartelli centrali; modalità per la cooperazione volontaria; sostegno al rafforzamento progressivo delle istituzioni sulla concorrenza nei paesi in via di sviluppo, per mezzo della formazione alla capacità produttiva. Saranno tenute in piena considerazione le necessità dei paesi partecipanti meno sviluppati e in via di sviluppo e dell'appropriata flessibilità dovuta nei loro confronti.


NORME WTO

28. Alla luce dell'esperienza e della crescente richiesta di questi strumenti da parte degli Stati membri, concordiamo su negoziati mirati a chiarire e migliorare le normative ai sensi dell'Accordo sull'Attuazione dell'art. VI del GATT 1994 e sui Sussidi e Misure Compensative, conservando allo stesso tempo i concetti basilari, i principi e l'effettività di questi Accordi e i loro strumenti e obiettivi, e tenendo conto dei bisogni dei partecipanti sviluppati e meno sviluppati. Nella fase iniziale dei negoziati, i partecipanti indicheranno le disposizioni, inclusa la normativa sulle pratiche commerciali distorsive, che cercheranno di chiarire e migliorare nella fase successiva. Nell'ambito di questi negoziati, i partecipanti avranno come obiettivo anche di chiarire e migliorare la normativa WTO sui sussidi alla pesca, tenendo conto dell'importanza di questo settore per gli Stati in via di sviluppo. Prendiamo nota che i sussidi alla pesca sono anche menzionati nel paragrafo 31.

29. Concordiamo inoltre su negoziati diretti a chiarire e migliorare le discipline e procedure previste dalla vigenti disposizioni WTO che si applicano agli accordi di commercio regionali. I negoziati terranno conto degli aspetti di sviluppo degli accordi di commercio regionale.

ACCORDO SULLA COMPOSIZIONE DEL CONTENZIOSO

30. Concordiamo su dei negoziati tesi a migliorare e chiarire l'Accordo sul Contenzioso. I negoziati dovrebbero essere basati sul lavoro fatto così come su ogni ulteriore proposta presentata dagli Stati membri, e dovrebbero tentare di raggiungere un accordo non oltre il 2003, quando prenderemo delle misure al fine di assicurare che gli accordi raggiunti entrino in vigore il più presto possibile.

(…)



COMMERCIO E AMBIENTE

31. Con la prospettiva di rafforzare il mutuo sostegno tra commercio e ambiente, concordiamo a negoziare, senza pregiudiziali sul risultato, su:

(i) la relazione tra le regole esistenti del WTO e gli obblighi commerciali specifici stabiliti negli accordi multilaterali sull'ambiente (MEA, multilateral environmental agreements). I negoziati saranno limitati all'applicabilità di tali regole del WTO tra gli aderenti ai suddetti MEA;

(ii) le procedure per il regolare scambio di informazioni tra i Segretariati del MEA e le corrispondenti commissioni del WTO, e i criteri per la garanzia dello status di osservatore;

(iii) la riduzione, o laddove appropriato, l'eliminazione delle barriere tariffarie e non tariffarie sui beni e i servizi ambientali.

Si noti che i sussidi alla pesca costituiscono parte dei negoziati, come indicato dal paragrafo 28.

32. Raccomandiamo alla Commissione su Commercio e Ambiente di dare particolare attenzione, nel corso dei lavori previsti dalla sua agenda nei termini di riferimento, a:

(i) l'effetto delle misure ambientali sull'accesso al mercato, specialmente in relazione ai paesi in via di sviluppo e ai meno sviluppati tra essi, e a quelle situazioni in cui l'eliminazione o la riduzione delle restrizioni o distorsioni del commercio recherebbero beneficio al commercio, all'ambiente e allo sviluppo;

(ii) i relativi provvedimenti dell'Accordo sugli Aspetti dei Diritti di Proprietà Intellettuale relativi al Commercio; e

(iii) alle richieste di etichettatura a fini ambientali.

Il lavoro su questi temi dovrà comprendere l'identificazione di qualsiasi necessità di chiarificazione delle regole del WTO sull'argomento. La Commissione riferirà alla Quinta Sessione della Conferenza Ministeriale e farà raccomandazioni, nei casi dovuti, riguardo alle iniziative future, compresa l'auspicabilità di negoziati. Il risultato di questo lavoro, così come i negoziati condotti ai sensi del paragrafo 31 (i) e (ii) dovranno essere compatibili con la natura aperta e non discriminatoria del sistema di scambi multilaterali, non aumenterà né diminuirà i diritti e i doveri dei Membri nell'ambito degli accordi WTO vigenti, in particolare l'Accordo sull'Applicazione delle Misure Sanitarie e Fitosanitarie, non modificheranno l'equilibrio di tali diritti e doveri, e prenderà atto delle necessità dei paesi in via di sviluppo e meno sviluppati.

33. Riconosciamo l'importanza dell'assistenza tecnica e della formazione della capacità produttiva nel campo del commercio e dello sviluppo per i paesi in via di sviluppo, e in particolare dei meno sviluppati. Incoraggiamo anche lo scambio di competenze ed esperienza con quei Membri che desiderano effettuare revisioni ambientali a livello nazionale. Su queste attività dovrà essere preparato un rapporto per la Quinta Sessione.

PICCOLE ECONOMIE

35. Siamo d'accordo su un programma di lavoro, sotto gli auspici del Consiglio Generale, che esamini le istanze relative al commercio delle piccole economie. L'obiettivo di questo lavoro è di collocare delle risposte alle istanze relative al commercio identificate per una maggiore integrazione delle piccole, vulnerabili economie nell'ambito di un sistema multilaterale di commercio e di non creare una sub-categoria di membri WTO. Il Consiglio Generale rivedrà il programma di lavoro e elaborerà delle raccomandazioni per l'azione alla Quinta Sessione della Conferenza Ministeriale.

COMMERCIO, DEBITO E FINANZA

36. Siamo d'accordo per l'esame, nell'ambito di un Gruppo di Lavoro sotto gli auspici del Consiglio Generale, sulle interrelazioni tra commercio debito e finanza e ogni possibile raccomandazione sui passi che potrebbe essere intrapresi nell'ambito del mandato e competenza del WTO per incrementare la capacità del sistema di commercio multilaterale a contribuire ad una soluzione duratura al problema dell'indebitamente verso l'estero dei Paesi in via di sviluppo e meno sviluppati, e di rafforzare la coerenza del commercio internazionale e delle politiche finanziarie, con attenzione a salvaguardare il sistema di commercio multilaterale dagli effetti dell'instabilità monetaria e finanziaria. Il Consiglio Generale riferirà alla Quinta Sessione della Conferenza Ministeriale sull'evoluzione dei lavori.

COMMERCIO E TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA

37. Siamo d'accordo per l'esame, nell'ambito di un Gruppo di Lavoro sotto gli auspici del Consiglio Generale, sulle interrelazioni tra commercio e trasferimento di tecnologia, e ogni possibile raccomandazione sui passi che potrebbero essere intrapresi all'interno del mandato del WTO per incrementare i flussi di tecnologia ai Paesi in via di sviluppo. Il Consiglio Generale riporterà alla Quinta Sessione della Conferenza Ministeriale sull'evoluzione dei lavori.


COOPERAZIONE TECNICA E FORMAZIONE DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA

38. Confermiamo che la cooperazione tecnica e la formazione della capacità produttiva sono elementi fondamentali nella dimensione dello sviluppo del sistema multilaterale degli scambi, e accogliamo e incoraggiamo la Nuova Strategia per la Cooperazione Tecnica e la Formazione della Capacità Produttiva, la Crescita e l'Integrazione. Diamo incarico al Segretariato, in coordinamento con le altre agenzie interessate, di sostenere gli sforzi dei paesi di inserire il commercio nei piani nazionali per lo sviluppo economico e le strategie per la riduzione della povertà. La fornitura di assistenza tecnica da parte del WTO dovrà essere concepita per assistere i paesi in via di sviluppo, meno sviluppati e a basso reddito in transizione ad adattarsi alle regole e alle discipline del WTO, ad assolvere gli impegni e ad esercitare i diritti di appartenenza, compresi i benefici derivanti da un sistema aperto e regolato di scambi commerciali multilaterali. La priorità sarà accordata alle economie piccole, vulnerabili e di transizione, così come ai Membri e agli Osservatori privi di rappresentanza a Ginevra. Riaffermiamo il nostro sostegno al valido lavoro del Centro per il Commercio Internazionale (ITC) che dovrebbe essere ampliato.

39. Sottolineiamo la necessità urgente di una fornitura efficace e coordinata di assistenza tecnica da parte bilaterale, all'interno della Commissione per l'Assistenza allo Sviluppo dell'OECD e delle istituzioni intergovernative interessate, internazionali e regionali, nell'ambito di un quadro di politiche di riferimento coerenti e delle loro scadenze. Nella fornitura coordinata di assistenza tecnica diamo incarico al Direttore Generale di consultare le agenzie interessate, i donatori bilaterali e i beneficiari, al fine di identificare metodi per migliorare e razionalizzare il Quadro Integrato per l'Assistenza Tecnica Relativa al Commercio per i Paesi meno Sviluppati e il Programma Congiunto Integrato di Assistenza Tecnica (JITAP).

40. Concordiamo sulla necessità che l'assistenza tecnica benefici di finanziamenti sicuri e affidabili. A tale scopo diamo incarico alla Commissione sul Budget, Finanza e Amministrazione di sviluppare un piano, adottato da Consiglio Generale nel dicembre 2001, che assicuri finanziamenti a lungo termine per l'assistenza tecnica a un livello generale non inferiore di quello dell'anno in corso e commisurato alle attività sopra menzionate.

41. Abbiamo stabilito impegni sicuri sulla cooperazione tecnica e sulla formazione della capacità produttiva in diversi paragrafi di questa Dichiarazione ministeriale. Riaffermiamo questi specifici impegni contenuti nei paragrafi 16, 22, 25-27, 33 38-40, 42 e 43, e riaffermiamo l'accordo di cui al paragrafo 2 sull'importanza del ruolo dell'assistenza tecnica finanziata in maniera sostenibile e dei programmi di formazione delle capacità produttiva.
Diamo incarico dal Direttore Generale di riferire alla Quinta Sessione della Conferenza Ministeriale, con un rapporto provvisorio al Consiglio Generale nel dicembre 2002 sull'attuazione e sull'adeguatezza degli impegni di cui ai citati paragrafi.




Elenco documenti




Chi siamo Associazioni Appuntamenti Iniziative Archivio Articoli Download E-mail Links


Home Page